LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Relazione sullo stato acustico del territorio
1. Per determinare gli obiettivi di qualità da realizzare i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una relazione sullo stato acustico, con le modalità e nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 . La prima relazione, per i Comuni che adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 5 è allegata al Piano stesso.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata.