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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

Art. 9
Piano di risanamento delle imprese
1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 Sito esterno ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesime procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.
3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995 Sito esterno.

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