LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(sostituito comma 2 da art. 44 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)
Procedura per l'approvazione della classificazione acustica
1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. La classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 , approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.
3. I Comuni già dotati di classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2, provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la procedura di cui ai commi 1 e 2.