LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002
(Legge abrogata da Allegato 1 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 )
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge: