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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 19

ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 6 luglio 2001

Art. 1
Finalità e disciplina applicabile
1. La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico, realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie strutture organizzative allo scopo di perseguire le seguenti finalità:
a) favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e conseguire una maggiore integrazione tra realtà occupazionali pubbliche e private;
b) creare opportunità di formazione e confronto con le realtà lavorative e consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro, agevolando le successive scelte professionali;
c) consentire la conoscenza dei servizi erogati dall'amministrazione regionale, rendendo altresì fruibili le competenze sviluppate all'interno dell'ente.
2. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la disciplina contenuta nella L.24 giugno 1997 n. 196 Sito esterno e nei relativi provvedimenti di attuazione. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le specifiche modalità di attivazione e svolgimento dei tirocini.

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