LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 19
ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 6 luglio 2001
Art. 2
Promozione ed attivazione dei tirocini formativi e di orientamento
1. I tirocini di cui alla presente legge vengono promossi, in forma singola o associata, dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e da uno o più degli organismi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142.
2. L'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, istituita ai sensi dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998 n. 25, agisce quale struttura di supporto tecnico, al fine di realizzare l'indispensabile collegamento tra le disponibilità ricettive dell'Ente e le richieste di attivazione dei tirocini provenienti dai soggetti promotori di cui al comma 1.