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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 19

ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 6 luglio 2001

INDICE

Art. 1 - Finalità e disciplina applicabile
Art. 2 - Promozione ed attivazione dei tirocini formativi e di orientamento
Art. 3 - Rimborsi e indennità
Art. 4 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e disciplina applicabile
1. La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico, realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie strutture organizzative allo scopo di perseguire le seguenti finalità:
a) favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e conseguire una maggiore integrazione tra realtà occupazionali pubbliche e private;
b) creare opportunità di formazione e confronto con le realtà lavorative e consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro, agevolando le successive scelte professionali;
c) consentire la conoscenza dei servizi erogati dall'amministrazione regionale, rendendo altresì fruibili le competenze sviluppate all'interno dell'ente.
2. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la disciplina contenuta nella L.24 giugno 1997 n. 196 Sito esterno e nei relativi provvedimenti di attuazione. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le specifiche modalità di attivazione e svolgimento dei tirocini.
Art. 2
Promozione ed attivazione dei tirocini formativi e di orientamento
1. I tirocini di cui alla presente legge vengono promossi, in forma singola o associata, dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e da uno o più degli organismi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142.
2. L'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, istituita ai sensi dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998 n. 25, agisce quale struttura di supporto tecnico, al fine di realizzare l'indispensabile collegamento tra le disponibilità ricettive dell'Ente e le richieste di attivazione dei tirocini provenienti dai soggetti promotori di cui al comma 1.
Art. 3
Rimborsi e indennità
1. Ai partecipanti ai tirocini può essere riconosciuto il rimborso spese, anche forfettario, in aggiunta ad eventuali indennità economiche non aventi in alcun modo natura retributiva, nella misura e secondo le modalità stabilite con la deliberazione di Giunta regionale prevista nel comma 2 dell'art. 1.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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