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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 24 luglio 2001

Art. 5
Il Direttore
1. Il Direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile di norma una sola volta, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Detta incompatibilità non opera qualora il Direttore sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione Emilia-Romagna.
5. Quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi, disposizioni comunitarie o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Regione risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore.

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