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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 24 luglio 2001

Art. 7
Il Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.
2. Il Collegio dei Revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
3. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.

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