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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2019
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2017
5. Testo Coordinato23/12/2016
6. Testo Coordinato25/03/2016
7. Testo Coordinato27/06/2014
8. Testo Coordinato27/06/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/10/2008

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 ottobre 2008 n. 17

Art. 3
Funzioni della Regione, delle Province e delle Comunità montane
1. La Regione, le Province e le Comunità montane, in materia di concessione di aiuti, contributi e premi comunitari di rispettiva competenza in base all'art. 2 e al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 1997, svolgono, di norma, tutte le fasi procedimentali relative al ricevimento delle domande ed alla loro istruttoria, avvalendosi del sistema informatico dell'Agenzia, e provvedono all'autorizzazione con richiesta dell'emissione del nulla osta di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2.
2. I rapporti delle Province e delle Comunità montane con l'Agenzia sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1663/95.
3. Le funzioni di controllo successivo e sanzionatorie sono svolte dalla Regione, dalle Province e dalle Comunità montane, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 1997.

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