LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 dicembre 2025, n. 11)Art. 11
(modificato comma 1 da art. 31 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)
Raccordi operativi e gestione delle informazioni
1.
L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ai sensi dell'
art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 165/99
tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea disposte
dalla normativa europea in materia.
tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea disposte
dalla normativa europea in materia.
2.
L'Agenzia attiva i collegamenti telematici al fine di garantire lo scambio delle informazioni e dati necessari con il Ministero competente in materia di bilancio e programmazione economica e con la Banca d'Italia.
3.
Per l'esercizio delle funzioni, dei compiti e dei controlli, l'Agenzia si avvale, come previsto dall'
art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 1999
, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dei servizi informatici regionali, nonché di altri servizi informatici che possano essere di supporto o ausilio.
, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dei servizi informatici regionali, nonché di altri servizi informatici che possano essere di supporto o ausilio.
