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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

Art. 3

(modificato comma 2 da art. 31 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)

Funzioni della Regione, delle Province e delle Comunità montane
1. La Regione, le Province e le Comunità montane, in materia di concessione di aiuti, contributi e premi comunitari di rispettiva competenza in base all'art. 2 e al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 1997, svolgono, di norma, tutte le fasi procedimentali relative al ricevimento delle domande ed alla loro istruttoria, avvalendosi del sistema informatico dell'Agenzia, e provvedono all'autorizzazione con richiesta dell'emissione del nulla osta di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2.
2. I rapporti delle Province e delle Comunità montane con l'Agenzia sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea in materia.
3. Le funzioni di controllo successivo e sanzionatorie sono svolte dalla Regione, dalle Province e dalle Comunità montane, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 1997.

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