LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(sostituito comma 2 da art. 10 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17)
Il Direttore
1. Il Direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Detta incompatibilità non opera qualora il Direttore sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione Emilia-Romagna.
5. Quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi, disposizioni comunitarie o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Regione risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore.