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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

Art. 6

(prima aggiunto comma 1 bis. da art. 31 L.R. 18 luglio 2014 n. 17, poi lo stesso abrogato da art. 15 L.R. 30 aprile 2015 n. 2)

Attribuzioni del Direttore
1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:
a) adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i regolamenti in materia di organizzazione e di contabilità, il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'art. 9, comma 2, trasmettendoli alla Giunta regionale per l'approvazione, nonché alla competente commissione consiliare per informazione;
b) adotta specifici manuali e modelli procedimentali per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria;
c) adotta i provvedimenti di utilizzo delle risorse finanziarie gestite dall'Agenzia;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.
1 bis. abrogato.
2. Il Direttore può stipulare, nell'ambito delle competenze dell'Agenzia, convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 165 del 1999 Sito esterno.

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