Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 3
Soggiorno in accantonamento
1. Sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni.
2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

Espandi Indice