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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 5
Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata
1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli articoli 3 e 4 si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'allegato "A" indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) l'assenso del proprietario dell'area;
d) la tipologia del soggiorno.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.
3. Se la durata del soggiorno è inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o da parte di chi esercita la patria potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

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