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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 9
Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni e campeggi
1. La partecipazione di giovani di età inferiore ai diciotto anni, ai soggiorni e/o campeggi previsti all'art. 2, è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante ovvero autocertificate dal legittimo rappresentante la patria potestà sotto la propria responsabilità e conservate con cura da parte del responsabile del soggiorno e/o del campeggio.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei paesi d'origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.

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