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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 12
Presentazione delle domande di contributo
1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i legali rappresentanti o i loro delegati territoriali devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:
a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici e/o strutture presenti;
b) relazione tecnica contenente: la descrizione delle opere che si intendono realizzare, il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto dall'art. 14;
c) copia della concessione o autorizzazione edilizia se necessaria;
d) dichiarazione con la quale il proprietario, qualora trattasi di soggetto diverso dal richiedente il contributo, acconsente all'intervento, accetta i vincoli giuridici che ne derivano e si impegna verso il beneficiario a destinare l'edificio o l'area, per almeno sei mesi l'anno e per un periodo non inferiore a dieci anni per le attività di campeggio o di soggiorno previste dalla presente legge.

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