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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 13
Modalità di concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, l'ammontare del contributo e i tempi di realizzazione.
2. Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del 70% della spesa ammessa; il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.
3. Alla liquidazione del 50% del contributo approvato si provvede entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento; il saldo viene erogato a presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.

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