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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 14
Vincolo di destinazione
1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 12 dovranno essere destinati ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge per la durata di almeno quindici anni dalla data di assegnazione del contributo.
2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi.

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