LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001
Art. 6
Campeggio autoorganizzato
1. Sono considerati campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni.