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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 9 agosto 2001

Art. 38
Fondo regionale
1. E' istituito il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione.
2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 39.
3. Il fondo è finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 Sito esterno, e con risorse regionali. I Comuni integrano con risorse proprie le disponibilità finanziarie loro assegnate.

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