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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, dando attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno, in coerenza con i principi definiti dall'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
2. La presente disciplina attiene in particolare:
a) alla programmazione regionale degli interventi pubblici per le politiche abitative;
b) alla definizione del regime giuridico e delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominati alloggi di erp;
c) al riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la riforma degli Istituti autonomi per le case popolari, in conformità ai principi stabiliti dalla legislazione sulle autonomie locali, a norma dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.

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