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Documento vigente: Testo Originale

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Capo I
Riordino degli enti operanti nel settore delle politiche abitative
Art. 40
Trasformazione degli IACP in enti pubblici economici
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati in enti pubblici economici alla data di entrata in vigore della presente legge, con la denominazione "Azienda Casa Emilia-Romagna" (ACER) seguita dal nome della Provincia.
2. Le ACER sono dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile.
3. La titolarità dell'ACER è conferita alla Provincia e ai Comuni, i quali la esercitano nell'ambito della Conferenza degli Enti. Alla Provincia compete una quota pari al 20% del valore patrimoniale netto dell'ACER; la restante quota è conferita ai Comuni, in proporzione al numero dei loro abitanti.
4. Ciascuna ACER subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dello IACP in essere alla data della trasformazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49.
5. Al personale dipendente dell'ACER si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale previsti per i dipendenti degli enti pubblici economici di settore.
Art. 41

(aggiunto comma 2 bis da art. 9 L.R. 3 giugno 2003 n. 10 , poi modificato comma 2 da art. 30 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24 ; abrogati commi 2 bis. e 3 da art. 36 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24, in seguito aggiunto comma 4 bis da art. 31 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Attività delle ACER
1. Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti attività:
a) la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di erp, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e le altre iniziative di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 6;
d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione.
2. I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici comprese le Asp possono avvalersi dell'attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività. È fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 52.
2 bis. abrogato.
3. abrogato.
4. Le ACER possono svolgere le attività di cui al comma 1 a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività.
4 bis. Le ACER possono partecipare alle Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE)2018/2001, al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e  promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
5. Le ACER tengono una contabilizzazione separata degli oneri e dei proventi, che derivano dalle diverse attività e servizi svolti ai sensi dei commi precedenti. Entro il secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge le ACER si dotano della certificazione del bilancio secondo la normativa vigente.
Art. 42
Statuto e organi
1. L'ACER è dotata di uno Statuto che ne specifica le finalità, in conformità alle disposizioni della presente legge. Lo Statuto stabilisce, inoltre, le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ACER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, i criteri per la determinazione del compenso dei membri del Consiglio di amministrazione nonché le forme di partecipazione degli utenti alla gestione dell'ACER. Lo Statuto prevede altresì le modalità di trasformazione e di scioglimento dell'ACER, prevedendo che queste determinazioni siano assunte dalla Conferenza degli Enti con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei due terzi del valore dell'ACER.
2. Lo Statuto è predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'ACER, entro sessanta giorni dalla nomina, ed approvato dalla Conferenza degli Enti, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del valore dell'ACER.
3. Sono organi dell'ACER:
a) la Conferenza degli Enti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 43

(abrogata lett. d) comma 3 da art. 36 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24)

Conferenza degli Enti
1. La Conferenza degli Enti è composta dai seguenti membri:
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.
2. La Conferenza degli Enti è convocata in via ordinaria due volte l'anno. Essa è inoltre convocata quando il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente dell'ACER partecipa ai lavori della Conferenza degli Enti senza diritto di voto.
3. La Conferenza degli Enti delibera:
a) lo Statuto e le sue modifiche;
b) i programmi pluriennali e annuali di attività;
c) il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
d) abrogata.
e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio;
f) la nomina del Presidente, del Consiglio di amministrazione e dei membri del Collegio dei revisori dei conti.
4. Lo Statuto disciplina la convocazione e la costituzione della Conferenza degli Enti e la validità delle sue deliberazioni. Ai componenti è riconosciuto un diritto di voto pari alla quota di partecipazione di cui al comma 3 dell'art. 40.
Art. 44
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione dell'ACER è nominato dalla Conferenza degli Enti ed è formato dal Presidente e da altri due componenti. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
2. La Conferenza degli Enti può in qualsiasi tempo rimuovere il Consiglio di amministrazione e sostituirlo immediatamente ovvero nominare un amministratore straordinario per il tempo strettamente necessario alla sostituzione, qualora accerti, anche a seguito della comunicazione del Collegio dei revisori dei conti, di cui al comma 6 dell'art. 47:
a) l'impossibilità di funzionamento dell'organo;
b) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;
c) rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione;
d) gravi irregolarità amministrative e contabili.
3. Ai fini della definizione dello status dei componenti del Consiglio di amministrazione trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell' art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno. Lo Statuto prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del Consiglio di amministrazione, anche con riferimento al settore specifico di attività dell'ACER.
Art. 45
Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla presente legge o dallo Statuto alla Conferenza degli Enti.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) predispone, i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre all'approvazione della Conferenza degli Enti;
b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure, livelli e, in casi di particolare rilevanza per la struttura, deleghe di responsabilità operativa;
c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione e uso delle risorse;
d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attività e dei servizi;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti.
5. I poteri, i doveri e le responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione sono regolati dalle norme previste dal codice civile per gli amministratori di società per azioni, in quanto applicabili.
Art. 46
Presidente e Vice presidente
1. I Presidenti delle ACER sono nominati dalle Conferenze degli Enti su proposta avanzata d'intesa dai Comuni capoluogo con le amministrazioni provinciali. In mancanza di una proposta concertata le Conferenze procedono comunque alla nomina dei Presidenti.
2. Il Presidente rappresenta l'ACER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
3. A tal fine, il Presidente:
a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli organismi interessati dall'attività dell'ACER;
b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva dell'ACER, compiti di promozione, sviluppo e controllo;
c) sovrintende alla elaborazione dello schema di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del Consiglio di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad essi allegate;
d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio di amministrazione.
4. Spetta inoltre al Presidente adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.
5. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.
Art. 47

(sostituito comma 1 da art. 38 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, ancora sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24)

Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di presidente, e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
3. Il compenso dei revisori è fissato, all'atto della nomina, dalla Giunta regionale, ed è a carico dell'ACER.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:
a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed assestamento;
d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
5. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente e alla dirigenza notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
6. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'ACER, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Conferenza degli Enti ed al Presidente della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale può richiedere alla Conferenza degli Enti di rimuovere il Consiglio di amministrazione entro un termine perentorio, qualora, a seguito della comunicazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 6, accerti la sussistenza di uno dei fatti indicati dal comma 2 dell'art. 44. Constatata l'inattività della Conferenza degli Enti, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva alla rimozione del Consiglio di amministrazione.

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