Capo II
Norme finali
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire le finalità di cui all'articolo 2.
2.
A tal fine, con cadenza triennale e avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale del sistema abitativo e dell'Anagrafe dell'intervento pubblico, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a)
consistenza e distribuzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
b)
consistenza degli interventi di manutenzione, recupero, nuova costruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, evidenziando tra questi gli interventi volti alla rigenerazione energetica e al miglioramento sismico;
c)
monitoraggio relativo alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in forma associata da parte dei comuni, anche con riferimento agli effetti di semplificazione ed eventuali criticità;
d)
grado di copertura della domanda di accesso agli alloggi di erp;
e)
analisi dell'utenza di edilizia residenziale pubblica;
f)
analisi degli effetti sulla mobilità conseguenti alla applicazione dei nuovi limiti di reddito;
g)
monitoraggio sulla programmazione delle risorse e sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai fondi destinati dalla presente legge alla edilizia residenziale sociale.
3.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
1.
È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2.
La Regione, sentiti i comuni:
a)
stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;
b)
definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.
3.
I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.
3 bis.
Le disponibilità del fondo regionale di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per concedere finanziamenti ai comuni per la redazione dei progetti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)), nonché per la realizzazione degli interventi previsti negli stessi progetti.
3 ter.
La Giunta regionale, con propri atti, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 bis.
Norme finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio,
a norma di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)
, e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.
1.
2.
Al
comma 1 dell'art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, recante: "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani autosufficienti" , le parole: "a Comuni, Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e Cooperative a proprietà indivisa che", sono sostituite dalle seguenti:
"ai Comuni e agli operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i quali"
.
Art. 59
Abrogazioni
1.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 e 53 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
L.R. 28 maggio 1975, n. 36 recante: "Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative di abitazione a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata" ;
b)
L.R. 13 luglio 1976, n. 28 recante: "Modifica all'
art. 8 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 36 " Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi d'edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata"" ;
c)
L.R. 2 giugno 1980, n. 46 recante: "Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata" ;
e)
L.R. 1 febbraio 1982, n. 8 recante: "Coordinamento delle funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica e soppressione del Consorzio Regionale fra gli IACP dell'Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 13 e 93
del DPR 24 luglio 1977, n. 616 
. Istituzione del Comitato di coordinamento regionale dell'edilizia residenziale pubblica" ;
g)
L.R. 30 agosto 1982, n. 41 recante: "Formazione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Emilia-Romagna" ;
i)
L.R. 9 novembre 1984, n. 48 recante: "Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica" ;
2.
Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a)
i commi 2 e 3 dell'
art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 recante: "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione" ;