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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 11

(aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 33 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, poi inserito comma 3 quater da art. 32 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo 
1. Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative regionali, è istituito il Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.
2. Al finanziamento del fondo si provvede:
a) con le risorse regionali definite con la legge annuale di bilancio;
b) con le risorse statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative di categorie svantaggiate.
3. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative, di cui all'art. 8, nonché al cofinanziamento degli eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.
3 bis Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.
3 ter Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già istituite o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio regionale medesimo.
3 quater. Nell’ambito degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 8, al fine di favorire l’attuazione dei programmi di recupero di cui all’articolo 20, comma 5 bis, promossi dai Comuni avvalendosi delle ACER, e i programmi di recupero degli immobili residenziali delle ACER di cui all’articolo 40 comma 2 bis, la Regione può istituire, con il contributo delle risorse del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo di cui al comma 1, un fondo per la concessione di contributi a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa depositi e prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica. Per gli immobili di proprietà delle ACER le risorse regionali sono concesse a condizione che, al termine del periodo di ammortamento dell’investimento, gli immobili entrino nella disponibilità del Comune territorialmente competente tramite convenzione per l’assegnazione in ERP o in ERS. Le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui sono definite con atto della Giunta regionale.

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