LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2001 n. 49
L.R. 3 giugno 2003 n. 10 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 L.R. 30 aprile 2015 n. 2 L.R. 15 luglio 2016 n. 11 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25 L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 1 agosto 2019, n. 17 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022
Art. 11
Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo
(aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 33 L.R. 27 luglio 2005 n. 14)
1.
Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative regionali, è istituito il Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.
2.
Al finanziamento del fondo si provvede:
a)
con le risorse regionali definite con la legge annuale di bilancio;
b)
con le risorse statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative di categorie svantaggiate.
3.
Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative, di cui all'art. 8, nonché al cofinanziamento degli eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.
3 bis
Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.
3 ter
Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già istituite o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio regionale medesimo.