LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2001 n. 49
L.R. 3 giugno 2003 n. 10 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 L.R. 30 aprile 2015 n. 2 L.R. 15 luglio 2016 n. 11 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25 L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 1 agosto 2019, n. 17 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022
Art. 47
(sostituito comma 1 da art. 38 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, ancora sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24)
Collegio dei revisori dei conti
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di presidente, e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2.
Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
3.
Il compenso dei revisori è fissato, all'atto della nomina, dalla Giunta regionale, ed è a carico dell'ACER.
4.
Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:
a)
vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
b)
verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
c)
esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed assestamento;
d)
accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
5.
Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente e alla dirigenza notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
6.
Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'ACER, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Conferenza degli Enti ed al Presidente della Giunta regionale.
7.
La Giunta regionale può richiedere alla Conferenza degli Enti di rimuovere il Consiglio di amministrazione entro un termine perentorio, qualora, a seguito della comunicazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 6, accerti la sussistenza di uno dei fatti indicati dal comma 2 dell'art. 44. Constatata l'inattività della Conferenza degli Enti, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva alla rimozione del Consiglio di amministrazione.