LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2001 n. 49
L.R. 3 giugno 2003 n. 10 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 L.R. 30 aprile 2015 n. 2 L.R. 15 luglio 2016 n. 11 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25 L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 1 agosto 2019, n. 17 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022
Art. 56
(prima sostituito da art. 33 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24, poi aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 20 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)
Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
1.
È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2.
La Regione, sentiti i comuni:
a)
stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;
b)
definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.
3.
I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.
3 bis.
Le disponibilità del fondo regionale di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per concedere finanziamenti ai comuni per la redazione dei progetti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)), nonché per la realizzazione degli interventi previsti negli stessi progetti.
3 ter.
La Giunta regionale, con propri atti, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 bis.