Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi
Art. 56

(prima sostituito da art. 33 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24, poi aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 20 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
1. È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. La Regione, sentiti i comuni:
a) stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;
b) definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.
3. I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.
3 bis. Le disponibilità del fondo regionale di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per concedere finanziamenti ai comuni per la redazione dei progetti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)), nonché per la realizzazione degli interventi previsti negli stessi progetti.
3 ter. La Giunta regionale, con propri atti, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 bis.

Espandi Indice