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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 9

(modificato comma 1, sostituito comma 3 da art. 8 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24, ancora modificato comma 1 da art. 5 L.R. 30 aprile 2015 n. 2, poi modificato comma 3 da art. 13 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Procedimenti attuativi
1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ovvero specifici accordi di programma ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) . Il bando è pubblicato sul BURERT.
2. Nei termini e con le modalità previsti dal bando, i Comuni presentano alla Regione le proposte di interventi per le quali si richiede l'ammissione a contributo. Le proposte sono elaborate dal Comune, sentite le parti sociali e le altre istanze economiche e sociali.
3. Il dirigente regionale competente, tenuto conto delle priorità definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, approva l'assegnazione dei contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione.

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