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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001

Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62 Sito esterno, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
2. La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del D.P.R. 616/77 Sito esterno, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.
4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali.

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