LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001
Art. 2
Oggetto
1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono:
a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva l'applicazione del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;
b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti;
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.