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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001

Art. 3
Tipologia degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:
1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Sito esterno e dei relativi provvedimenti attuativi;
2) servizi di mensa;
3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4) servizi residenziali;
5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
6) borse di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.
3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.
4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali;
b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
c) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;
d) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica.

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