Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001

Art. 7
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali, che si sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordandone le modalità di impiego, nonché l'eventuale modifica dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole.
4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Espandi Indice