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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001

Art. 8
Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98 Sito esterno nel quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell'art. 7, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.
3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

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