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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001

Titolo III
Ruoli e funzioni degli Enti istituzionali e strumenti per la concertazione sociale
Art. 7
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali, che si sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordandone le modalità di impiego, nonché l'eventuale modifica dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole.
4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 8
Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98 Sito esterno nel quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell'art. 7, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.
3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
Art. 9
Conferenza regionale per il diritto allo studio
1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, è convocata annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.
2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione ed alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì gli enti di formazione professionale accreditati, le associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum del Terzo settore.

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