Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001

Titolo IV
Norme finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 10
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 11
Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato".
2. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.
Art. 12
Norme transitorie
1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi triennali di cui all'articolo 7, comma 1, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali abrogate dall'articolo 11.

Espandi Indice