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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 15
Porti comunali
1. Per la concessione di contributi in capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi per gli interventi previsti dall'art. 4, lettere b) e f) della L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 41550 " Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11) "
Esercizio 2001: - Lire 100.000.000 (EURO 51.645,69);
b) Cap. 41570 " Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11) "
Esercizio 2003: + Lire 100.000.000 (EURO 51.645,69).

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