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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 16
Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la progettazione delle opere
1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonchè di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione, ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, dall'art. 35 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 è integrata nella misura di Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90)
(Cap. 43027).

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