Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 18
Contributi per opere stradali di proprietà comunale
1. Per la concessione di contributi finalizzati alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art. 167 bis della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70).
Esercizio 2002: Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80)
(Cap. 45175 C.N.I.).

Espandi Indice