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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 22
Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Emilia-Romagna Teatri (ERT)
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'Associazione " ERT Emilia-Romagna Teatri " deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.
2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2001, la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 70625 " Conferimento di quota 'una tantum' per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Emilia-Romagna Teatri (ERT) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20) "
Lire 200.000.000 (EURO 103.291,38).

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