LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001
Art. 23
Iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali
1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma del comma 2, dell'art. 1 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Cap. 70718 " Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale, nonchè per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - Progetti speciali (art. 1, comma 2, art. 3, comma 3, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40) "
Esercizio 2001: | Lire 1.850.000.000 | (EURO 955.445,26) |
Esercizio 2002: | Lire 15.250.000.000 | (EURO 7.875.967,71) |
Esercizio 2003: | Lire 15.000.000.000 | (EURO 7.746.853,49) |
(Cap. 70718). |