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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 28
1.
Il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante " Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani " è sostituito dal seguente:
"3. Al fine di garantire l'avvio dell'attività, la Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario una tantum secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale. " .
2.
Al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 il termine di " un anno " è sostituito dal seguente
" diciotto mesi " .
3.
Al comma 5 dell'art. 10 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 le parole " decorso un anno " sono sostituite con le seguenti
" decorsi diciotto mesi " .
4.
Al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo
"In particolare, l'Agenzia articola opportunamente le tariffe, tenendo conto dell'esigenza di tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle risorse idriche, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.".

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