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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 4
Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo
1. Per il finanziamento alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi derivanti da prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, dall'art. 10, comma 1 lettera c) della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 è integrata nella misura di Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80)
(Cap. 18436).

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