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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 5
Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in difficoltà. Contributi in capitale
1. Per l'attuazione di interventi integrativi in favore delle aziende agricole ed agro-alimentari in difficoltà attivati ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9, la Regione può concedere contributi in conto capitale, secondo limiti, criteri e procedure definiti dalla Giunta regionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in alternativa ai contributi in conto interessi corrisposti in forma attualizzata previsti al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.
3. Per l'esercizio 2001, al fine di assicurare la massima tempestività, l'intervento integrativo regionale attuato ai sensi del presente articolo può essere attivato, in relazione ai contenuti dei programmi statali che saranno predisposti a norma dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 Sito esterno, nei limiti della complessiva autorizzazione di spesa recata dall'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.
4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, nella parte spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e cassa tra i capitoli 20058 e 20056 (C.N.I.), a norma di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10.

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