Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/04/1999 | ||
2. | 09/06/1973 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 24/08/2001
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001
Art. 11
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro Consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie disposta ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 23 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 sono integrate nel modo seguente:
Esercizio 2001: | + Lire 1.000.000.000 | (EURO 516.456,90) |
Esercizio 2002: | + Lire 2.000.000.000 | (EURO 1.032.913,80) |
Esercizio 2003: | + Lire 2.000.000.000 | (EURO 1.032.913,80) |
(Cap. 35305). |