Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/04/1999
2. Testo Originale09/06/1973

Data di pubblicazione della legge modificante : 24/08/2001

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 11
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro Consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie disposta ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 23 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 sono integrate nel modo seguente:
Esercizio 2001: + Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90)
Esercizio 2002: + Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80)
Esercizio 2003: + Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80)
(Cap. 35305).

Espandi Indice