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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 12
Sistema regionale di smaltimento rifiuti
1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti così come previsto dall'art. 31 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: + Lire 4.000.000.000 (EURO 2.065.827,60)
Esercizio 2002: + Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70)
Esercizio 2003: + Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90)
(Cap. 37334).

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