Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001

Art. 19
Fondo sanitario ad impiego diretto della Regione (modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa)
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, sono revocate per l'importo di Lire 2.382.918.622 (EURO 1.230.674,76). Costituendo, per l'esercizio 2000 economia di spesa, a tale titolo vengono reiscritte al cap. 51720 del bilancio per l'esercizio 2001. Tale importo viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:
a) " Progetti di attuazione del PSR 1999-2001, con particolare riferimento, all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla realizzazione del dipartimento delle cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di promozione della salute nonchè alla realizzazione di progetti speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la " salute donna " , le cure palliative e l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti integrate " per l'importo di Lire 1.858.418.622 (EURO 959.793,12);
b) " Spese per il funzionamento delle strutture logistiche e per attività di supporto al Servizio Sanitario Regionale " per l'importo di Lire 524.500.000 (EURO 270.881,64).

Espandi Indice