Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 09/08/2001 | ||
2. | 18/04/1990 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 24/08/2001
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 24 agosto 2001
Art. 29
Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica regionale
1. Al fine di ottimizzare la gestione delle attività istruttorie e propedeutiche inerenti l'applicazione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia per lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2 e delle funzioni di cui al comma 1 degli articoli 3 e 4 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2004, rinnovabile per il triennio successivo.