Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 24 agosto 2001

Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione.
3. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice