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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

INDICE

Art. 1 - Istituzione e finalità
Art. 2 - Partecipazione della Regione
Art. 3 - Nomina dei rappresentanti della Regione
Art. 4 - Contributi
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Norme transitorie
Art. 7 - Abrogazioni
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale" .
2. La Fondazione persegue finalità di produzione, esercizio e promozione delle attività teatrali, anche attraverso lo svolgimento di compiti connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di attività di ricerca e la promozione e la gestione di attività di formazione.
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione.
3. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.
Art. 3
Nomina dei rappresentanti della Regione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.
Art. 4

(sostituito comma 2, modificato comma 4 da art. 17 L. R. 1 agosto 2019, n. 17)

Contributi
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.
2. La Regione, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.
4. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
5. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede dell'approvazione annuale della legge di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 6
Norme transitorie
1. I beni mobili ed immobili già appartenenti al patrimonio dell'Associazione "ERT - Emilia-Romagna Teatro" sono trasferiti al fondo di dotazione della Fondazione.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, limitatamente all'anno 2001, continua ad applicarsi l'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20.
Art. 7
Abrogazioni
1. Nella legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, sono abrogati:
a) nel titolo, le parole "all'Associazione ERT - Emilia-Romagna Teatro";
b) il secondo alinea del comma 1 dell'art. 1.
Art. 8
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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